Replica all’articolo “Pasticcio sui prof guariti ma non vaccinati. «Rischiamo di non poter lavorare in classe», pubblicato nell’edizione di Macerata de “Il Resto del Carlino” del 5 maggio (pag. 5)
(Ancona, 7 maggio 2022) Non si fa attendere la replica dell’Ufficio scolastico regionale a quanto riportato in un recente articolo in merito alla presunta arbitraria riduzione dei termini per il differimento dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico guarito dopo aver contratto il virus senza mai aver assunto una dose di vaccino o dopo aver assunto le prime dosi.
Dall’USR Marche si precisa, infatti, che la disposizione non discende da un’interpretazione errata dell’ufficio stesso “di alcuni documenti del Ministero della Sanità”, ma dalle previsioni normative contenute nel decreto legge n. 44/2021. Infatti, se è vero che all’articolo 4 il decreto parla specificamente del personale sanitario, così come una recente circolare del Ministero della Sanità, il successivo articolo 4 ter.2 del medesimo decreto applica la stessa norma al personale scolastico: “Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 […] da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 […] si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia […] dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”.
La piattaforma digitale ministeriale di verifica dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico restituisce quotidianamente ai dirigenti scolastici, tenuti a verificare, l’esito del controllo circa il rispetto o meno della norma, considerando anche i termini per il differimento dell’obbligo vaccinale dopo aver contratto il virus.
Il personale che non risulta in regola non può svolgere attività didattica a contatto con gli alunni al fine di tutelare la sicurezza degli stessi, fermo restando che può comunque continuare a prestare la propria attività con le modalità rimesse all’autonomia della scuola anche al fine di favorire la continuità didattica.
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